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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 16 - Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

1. Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

2. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

3. A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.