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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 12 - Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all' art. 5, comma 3, lettera a), del

d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;

c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;

d) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;

f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione.

3. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la sottocommissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.

4. Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall'USR, su segnalazione del dirigente/coordinatore, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.

5. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.

7. Con specifica ordinanza del Ministro dell'istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.