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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e in particolare l'articolo 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, di "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", e in particolare l'articolo 16, comma 1, e l'allegato A punto 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";

Vista l'ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante "Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022";

Vista la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti - disposizioni a carattere transitorio per l'a.

s. 2019/2020" e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;

ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;

Valutata la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;

Ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;

Ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore

continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;

Acquisiti i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022

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