Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64
1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.