Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.