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Decreto legge 24.03.2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria. (G.U. 24.03.2022, n. 70)

Art. 7 bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e, al secondo periodo, le parole: «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».