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Decreto legge 24.03.2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria. (G.U. 24.03.2022, n. 70)

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;

d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;

e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».