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Decreto legge 24.03.2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria. (G.U. 24.03.2022, n. 70)

Art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».