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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo V - Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa

Art. 35 - Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.

7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.