Decreto M.U.R. 31.03.2022, n. 333
Formula iniziale
Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021) con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 13 e 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, intitolato "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con cui è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l'art.5, comma 5;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, intitolata "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", e in particolare l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", e in particolare gli artt. 5 e 13;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 5, l'art. 17, comma 2, lettera d), e l'art. 22, comma 2;
Visto l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, con cui sono stati avviati i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'anno accademico 2016/2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", e in particolare l'art. 4, comma 4;
Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 39586 del 17 dicembre 2021 concernente l' "Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2021/2022. Indicazioni operative - VII ciclo.", con cui, al fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente alla reale capacità formativa, è stato chiesto a tutte le Università di indicare il massimo del potenziale formativo, tenuto conto del numero di idonei risultanti dai cicli precedenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 92/2019, hanno diritto ad essere ammessi in soprannumero;
Vista l'offerta formativa potenziale massima indicata dagli Atenei per l'a.a. 2021/2022, dopo aver acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto 948/2016;
Vista la nota del 7.06.2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;
Vista la nota del 17.06.2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7988, mediante la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso la nota prot. n. 5882 del 15.06.2021, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso, ai sensi del predetto art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all' autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2021, n. 755, di autorizzazione per l'a.a. 2020/2021 (TFA VI ciclo) all'attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per un ammontare complessivo di 22.000 posti;
Visto il d.P.C.M. 2 marzo 2021, e in particolare l'allegato 18 recante: "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l'art. 9-ter.2;
Visto il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, e in particolare l'art. 10, comma 3;
Considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
DECRETA