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Decreto M.I. 10.03.2022, n. 62

Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Finalità

Art. 2 -  Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

Art. 3 -  Requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati

Art. 4 -  Corrispondenza tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestati nazionali

Art. 5 -  Modalità di presentazione e valutazione delle istanze

Art. 6 -  Commissione per la valutazione dei requisiti

Art. 7 -  Disciplina transitoria

Formula iniziale

IL MINISTRO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle forme istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, con i quali sono stati emanati, rispettivamente, i regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 Cost., nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della L. 13 Luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e ss.mm.ii;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del "Quadro Comune Europeo di Riferimento" per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;

Vista la nota AOODPIT n. 2034 del 10 giugno 2014, recante chiarimenti in merito alle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, in cui al punto 3) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell'elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2, e che la laurea in lingue e assimilate non è, altresì, valutabile come certificazione linguistica;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2018 (2018/c 189/01), relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2019 (2019/c 189/03), su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue;

Visto il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue - QCER), del

Consiglio d'Europa (2001);

Visto il QCER Volume Complementare del Consiglio d'Europa (2020);

Considerata l'importanza delle certificazioni linguistiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi in base a quanto previsto dal Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS);

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166,

"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) prot. 21254 del 5 marzo 2015 nel quale si rappresentavano taluni elementi di criticità del sopra citato decreto ministeriale 7 marzo 2012;

Ritenuto pertanto, necessario aggiornare le precedenti disposizioni concernenti i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, a seguito di quanto rappresentato dall'AGCM oltre che alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta;

Vista la nota prot. AOODPIT n. 1270 del 1 settembre 2021 con cui il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca parere sullo schema del presente

decreto per le parti di competenza;

Vista la nota AOODGSINFS n. 2155 del 27 gennaio 2022 con cui il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 25 gennaio 2022 esprime parere favorevole;

Sentite le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Art. 1 - Finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto individua i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

3. Al fine di assicurare l'univocità, l'oggettività e trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni medesime e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di seguito denominato "QCER", i titoli di studio e le attestazioni nazionali.

4. È istituito presso la Direzione generale per il personale scolastico, ed è reso disponibile al pubblico sul proprio sito internet, l'elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e la corrispondenza tra i livelli del QCER, i titoli di studio e le attestazioni nazionali, di seguito denominato "elenco".

5. Le certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito Internet dedicato e dell'emanazione di uno o più decreti del Direttore Generale per il personale scolastico.

6. L'inserimento in elenco ha validità per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5. Allo scadere del triennio il soggetto proponente, salvo domanda di nuovo inserimento, da inviare entro le scadenze indicate all'articolo 5, verrà automaticamente eliminato dall'elenco.

Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

1. Ai fini del riconoscimento delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera sono considerati requisiti fondamentali quelli di seguito indicati:

a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di Autovalutazione";

b. l'attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso solamente in base ai descrittori del QCER;

c. la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta;

d. la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER.

Art. 3 - Requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati

1. Possono richiedere l'inclusione nell'elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico- comunicative e che abbiano e conservino nel tempo i seguenti requisiti:

a. disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Per gli enti non italiani verrà richiesta la traduzione in lingua italiana dello Statuto nonché una certificazione di riconoscimento giuridico dell'ente da parte dell'Ambasciata del Paese di appartenenza;

b. avere sede legale nel paese la cui lingua ufficiale è oggetto di certificazione, oppure avere sede in Italia. L'Ente deve disporre di personale (test developers, correttori, esaminatori) in possesso di conoscenza approfondita della lingua oggetto di certificazione (almeno di livello C1 oppure che abbia come prima lingua quella oggetto di riconoscimento), nonché di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico. È richiesta la presentazione di un campione rappresentativo dei curriculum vitae del personale impiegato;

c. dimostrare che il personale impiegato nelle attività di cui al comma precedente abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d'opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego del Paese in cui opera e, per i soggetti che operano in Italia, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);

d. operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione;

e. avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione;

f. poter garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di attività certificatoria a distanza;

g. qualora le prove di abilità orale vengano svolte a distanza, queste devono avvenire in simultanea e non attraverso registrazioni asincrone;

h. la veridicità e la validità delle prove a distanza devono essere assicurate attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti di controllo/sorveglianza, nonché di verifica adeguata dell'identità dei candidati;

i. promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori;

j. presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;

k. rilasciare certificazioni linguistiche conformi al QCER e che presentino sul retro delle medesime la tabella di conversione delle valutazioni di cui all'art. 2 comma d);

l. assicurare l'oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l'esecuzione e la valutazione delle prove;

m. garantire ai candidati la trasparenza e l'affidabilità della valutazione delle prove d'esame;

n. consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione da parte dell'Amministrazione dell'attività certificatoria;

o. presentare al Ministero una relazione annuale sull'attività certificatoria svolta dall'Ente;

p. garantire la trasparenza e l'oggettività delle informazioni riportate sul sito internet dedicato, anche in riferimento ai costi delle certificazioni.

2. Potranno presentare istanza anche due o più associazioni o enti che lavorano in partnership. In tal caso gli enti devono essere costituiti in forma di Associazione Temporanea di Scopo o di Impresa e ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al presente articolo. Sarà cura dell'ATS/ATI procedere a formalizzare la domanda di accreditamento e il rilascio delle certificazioni deve essere a nome dell'ATS/ATI.

3. L'ente certificatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura, e fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza.

4. L'accertamento di illeciti da parte delle autorità competenti comporterà la cancellazione

dall'elenco dell'ente interessato che non potrà più presentare domanda di inclusione.

5. Qualsiasi modifica apportata alla natura giuridica e/o statutaria dell'ente e alla sua denominazione, deve essere comunicata entro 30 giorni all'Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico aggiornando i dati nella piattaforma di cui all'articolo 5.

6. L'ente certificatore ammesso in elenco ha l'obbligo di rilasciare certificazioni solo ed esclusivamente relative alle lingue per le quali ha presentato istanza di inclusione. Ogni violazione della presente disposizione comporta l'eliminazione automatica dall'elenco.

Art. 4 - Corrispondenza tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestati nazionali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea.

2. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli Atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.

3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, i Centri Linguistici di Ateneo conformano le attestazioni linguistiche ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.

Art. 5 - Modalità di presentazione e valutazione delle istanze

1. Le istanze di riconoscimento devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'applicazione online disponibile sul sito del Ministero dell'istruzione all'indirizzo: https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.

2. Le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno. La violazione del termine del 30 giugno comporta l'improcedibilità della richiesta.

3. In caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell'elenco sono efficaci dall'anno scolastico successivo.

4. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l'esclusione dalla procedura.

5. In caso di esito negativo, il Ministero ne dà comunicazione all'ente certificatore che potrà presentare eventuali controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 6 - Commissione per la valutazione dei requisiti

1. Ai fini della selezione degli enti qualificati al rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 2 e 3, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nomina una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti e validare le candidature per l'inclusione nell'elenco.

2. La Commissione può essere integrata da esperti di Università italiane, di Ambasciate ed Enti culturali dei Paesi nei quali le lingue oggetto del riconoscimento della certificazione è lingua ufficiale.

Art. 7 - Disciplina transitoria

1. Gli effetti del presente decreto si applicano per le istanze riferite ad Enti di nuovo inserimento che saranno presentate a partire dal mese di marzo 2022.

2. Le autorizzazioni già rilasciate entro l'anno 2022 continuano ad avere validità per tutto l'a.s. 2021/22 e 2022/2023 e dovranno essere sottoposte a nuova istanza di riconoscimento a partire dal mese di marzo 2023.