Decreto M.I. 18.05.2022, n. 116
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni specifiche relative all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e dello stesso sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.