Decreto M.I. 06.05.2022, n. 1081
1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale è indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto Ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova.
3. I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a tempo determinato è effettuata secondo le modalità previste per la scelta della provincia e della sede in materia di incarichi a tempo indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini di presentazione delle istanze.
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