Decreto M.I. 06.05.2022, n. 1081
1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una sola classe di concorso.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on-line (POLIS)». Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Ministero > concorsi > personale docente > concorso straordinario comma 9-bis o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso argomenti e servizi > servizi > lettera P > piattaforma concorsi e procedure selettive, vai al servizio.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre
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