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Ordinanza M.I. 06.05.2022, n. 112

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che "All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, e, in particolare, l'articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 858 del 21 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 162 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto Titoli di specializzazione in Italiano L2. Chiarimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92 recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di riformulare l'articolo 2, comma 8, lettera b), trattandosi di definizione conforme all'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, e nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, sopra citati;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di estendere il termine previsto dall'articolo 7, comma 3 per la presentazione delle istanze, al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2022/2023;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 4, lettera e), in quanto i titoli di differenziazione didattica Pizzigoni e Montessori non rientrano tra i percorsi di abilitazione o specializzazione sul sostegno mentre l'eventuale conseguimento dell'abilitazione tramite concorso ordinario non necessita di ulteriori specificazioni, trattandosi di ipotesi implicita nella richiamata disposizione;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 8, commi 4 e 8, prevedendo l'implementazione di funzioni del sistema informatico, trattandosi di modalità organizzative la cui disciplina è demandata a eventuali successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non poter limitare, come richiesto dal CSPI, i controlli previsti dall'articolo 8, comma 7, alle singole graduatorie/classi/tipologie di posto per le quali è previsto il conferimento dell'incarico, in quanto l'attività di verifica deve riguardare tutte le dichiarazioni rese dall'aspirante;

Ritenuto altresì, in merito al medesimo articolo 8, comma 7, di non poter fissare a 15 giorni il termine per l'espletamento delle procedure di verifica delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, in quanto non compatibile con la normativa vigente in materia di controlli;

Ritenuto di non modificare, come richiesto dal CSPI, l'articolo 11, comma 4, e l'articolo 12, comma 15, trattandosi di specificazioni non previste dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI relative all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 12, comma 14, in quanto eventuali specifiche indicazioni in merito all'inserimento dei titoli di differenziazione didattica e all'applicazione delle precedenze potranno essere demandate a successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di aggiungere all'articolo 12 i commi proposti dal CSPI, in quanto non compatibili con la gestione informatizzata della procedura;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 12, comma 3, in quanto le sedi di organico sono riferite ai singoli gradi di istruzione;

Ritenuto al fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, di non accogliere le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all'articolo 12, commi 4 e 10, in quanto comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni;

Ritenuto di non dover modificare l'articolo 12, comma 9, in quanto suddetta la disposizione individua l'ordine generale delle operazioni, a prescindere dalla specifica preferenza espressa da ciascun aspirante;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all'articolo 12, comma 12, e all'articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;

Ritenuto di non accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 24 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione per le supplenze inferiori a 30 giorni di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 13, comma 12, in quanto l'attuale formulazione è analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, e nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, sopra citati, e in ogni caso coerente con quanto previsto dall'articolo 40 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

Ritenuto non opportuno integrare l'articolo 13 con previsioni specifiche limitate ad alcune classi di concorso;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b), al fine di limitare le rinunce e assicurare la regolarità del servizio scolastico attraverso un più efficace sistema di reclutamento;

Ritenuto non necessario integrare l'articolo 15, comma 1, trattandosi di indicazioni già contenute nelle note dipartimentali richiamate nel preambolo;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI di modificare le tabelle dei titoli A/3 e A/4 al fine di mantenere uniformità di valutazione con il biennio precedente;

RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 5 aprile 2022; SENTITO il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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