IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 06.05.2022, n. 112

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 8 - Valutazione dei titoli

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.