CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo III - Disposizioni generali personale a.t.a.
1. Il personale ata transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ata e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.
2. I posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti oggetto del citato accordo, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.