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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo III - Disposizioni generali personale a.t.a.

Art. 34 - Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2.Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:

- il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ata ai sensi della legge 190/2014 (art.1 comma 425).

- il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ata in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del decreto-legge n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, laddove non ancora acquisita, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all' art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ata. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art. 40 comma 1 punti II e V.

- il personale che ha perso la sede di titolarità sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.

- il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un'area professionale continuano a permanere nell'istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell'art. 47 del presente contratto.

4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla mobilità del personale ata, al personale immesso in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica sulla quale è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio.

5. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all'articolo 58, commi 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, al personale di cui al comma precedente, in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.

6. Per gli anni scolastici di applicazione del presente Contratto, il personale di cui ai precedenti commi 4 e 5, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal presente C.C.N.I. fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

7. In esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, il personale immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal presente Contratto.

8. Il personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di collaboratore scolastico di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio.

9. In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i DSGA nominati a seguito di procedure concorsuali non partecipano alle procedure di mobilità volontaria previste dal presente C.C.N.I. per un triennio dalla nomina. Al predetto personale viene assegnata, all'atto dell'immissione in ruolo, la sede di titolarità sulla sede di prima destinazione. In caso di sopravvenuta indisponibilità, può essere scelta, nell'ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede.

9bis. Ai sensi dell'art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4

) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.3

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Comma inserito dall'art. 2, comma 2, Accordo M.I.M. 21.02.2024.