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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 3 - Mobilità territoriale

1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si svolge per scuole.

2. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M.

3. Il Ministro dell'Istruzione su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale.

4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

5. In applicazione dell'art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa', per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

6. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente.

7. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

8. Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.