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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 26 - Sostegno e scuole speciali nella scuola secondaria

1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica.

2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 11.

3. Nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'art. 15, comma 3 bis del decreto- legge n.104/2013 convertito con la L. 128/2013 che prevede: "Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area (1).

4. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

5. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.

6. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

7. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.

8. È consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94.

9. È consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II grado a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordi, previsti dall'art. 67 della L. 270/82, e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordi è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del decreto legislativo n. 297/94.

10. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordi a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compreso quello in corso.

11. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordi e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dei medesimi.

12. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordi e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

(1) fino ad aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento