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Nota M.I. 04.07.2022, prot. n. 25442

Conferimento degli incarichi dirigenziali - C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019. Integrazioni nota prot. n. 22253 dell'8.6.2022.

Come è noto, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 comma 343 della legge n. 234 del 2021, disponeva che "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche".

In sede di conversione del decreto legge 30.4.2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi"

Relativamente alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, la disposizione normativa deve inoltre essere coordinata con l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con il quale si prevede che: "In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo".

Come già accennato, la disposizione introduce una deroga al vigente contratto collettivo, da un lato elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale, dall'altro richiedendo l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

Occorre inoltre considerare che la normativa vigente limita agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei parametri dettati dalla legge di bilancio, mentre la disposizione derogatoria in materia di mobilità si estende fino all'a.s. 2024/2025. Per tale ultima annualità le istituzioni scolastiche saranno di nuovo considerate normo- dimensionate esclusivamente sulla base della normativa di carattere generale prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Pertanto per l'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento delle istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale comporta che, a seguito della quantificazione del 60 per cento dei posti disponibili, devono essere effettuate le opportune valutazioni al fine di evitare che nell'ultimo anno dell'incarico conferito si possano verificare situazioni di esubero.

Sulla base di quanto sopra esposto occorre procedere ad integrazioni dei termini indicati nella nota DGPER prot. n. 22253 dell'8.6.2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'a.s. 2022/2023 sulle "Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022 - C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019".

Per consentire agli interessati la possibilità di presentare la domanda alla luce della nuova disciplina, o rettificare quella già presentata, si precisa che per l'a.s. 2022/2023 la richiesta di mobilità deve essere inviata entro il 7 luglio 2022 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall'estero.

Entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.

Entro il 12 luglio 2022 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno ad integrare gli invii di tutte le domande di mobilità interregionale, corredate di assenso, agli Uffici scolastici regionali di destinazione. In caso di richiesta di mobilità interregionale presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Gli Uffici scolastici regionali adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2022, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II. In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi dell'articolo 19-quater sopra riportato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità, riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2022. Si fa altresì presente l'esigenza di comunicare entro lo stesso termine le sedi vacanti e disponibili che residuano all'esito delle operazioni di mobilità distinguendo tra quelle individuate sulla base dei parametri di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelle di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Restano comunque valide le domande di mobilità già presentate, qualora non integrate e/o rettificate, e quanto già indicato con nota prot. n. 22253 dell'8.6.2022 e non modificato dalla presente.

Si segnala infine che nelle operazioni in esame, considerata la novità della disciplina, è opportuno fornire informazione sulla disponibilità delle sedi destinate alle operazioni di mobilità.