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Legge 15.07.2022, n. 99

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (G.U. 26.07.2022, n. 173)

Capo III - Comitato nazionale ITS Academy e sistema di finanziamento

Art. 11 - Sistema di finanziamento

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.