Delibera ANAC 27.07.2022, n. 464
Formula iniziale
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 213, comma 8, prima parte, del codice dei contratti pubblici, ai sensi di cui, per le proprie finalità istituzionali, l'Autorità gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l'art. 213, comma 8, seconda parte, del codice dei contratti pubblici, secondo cui con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica banca dati accreditata, di cui la medesima Autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva;
Visto l'art. 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, per la gestione della banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
Visto il succitato art. 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio;
Visto il richiamato comma 9 e il comma 13, dell'art. 213, del codice dei contratti pubblici che prevedono l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 25.000 euro nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere;
Visto l'art. 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, comma 8;
Visto l'art. 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia;
Visto l'art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, l'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83;
Visto il succitato art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici, secondo cui il fascicolo virtuale è utilizzato per la partecipazione alle singole gare e i dati e documenti ivi contenuti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse;
Visto l'art. 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia;
Visto il succitato comma 4-bis, dell'art. 81, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse;
Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità, adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 29 novembre 2021, con cui sono individuati gli step necessari alla completa attuazione del nuovo quadro normativo, con la precisazione che, fino a successivo intervento dell'Autorità, restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell'Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici;
Considerata la necessità di fornire indicazioni operative per l'avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
Viste la nota prot. n. 64230 del 4 agosto 2022 e la nota prot. n. 64231 del 4 agosto 2022 con cui l'Autorità ha sottoposto il testo della presente delibera, rispettivamente, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di acquisire le rispettive intese;
Vista l'intesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, accordata con nota del 6 ottobre 2022;
Vista l'intesa dell'Agenzia per l'Italia digitale, accordata con nota del 26 settembre 2022;
Delibera: