Delibera ANAC 27.07.2022, n. 464
1. Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE).
2. Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione.
3. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
4. L'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
5. Il responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste dal FVOE.
6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l'apposita funzionalità del FVOE, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Tale conferma determina un blocco della funzione di modifica dell'elenco dei soggetti ammessi alla gara.
7. Al fine di consentire le verifiche in capo al subappaltatore, finalizzate al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il soggetto abilitato alla verifica acquisisce il passOE con il nominativo del subappaltatore utilizzando l'apposita funzionalità del FVOE.
8. Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE.
9. L'operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal sistema, seleziona i propri dati e documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.
10. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite la BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; l'Autorità mette a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei confronti dei competenti enti certificanti. Nel primo caso, è facoltà della stazione appaltante chiedere la ripetizione della verifica.
11. L'Autorità rende disponibili tempestivamente alle stazioni appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli enti certificanti.
12. L'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in occasione di specifiche procedure di affidamento restano disponibili nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.
13. Gli operatori economici, i soggetti ausiliari e i subappaltatori per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato al punto precedente. Le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi delle verifiche svolte da altre stazioni appaltanti, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.