Delibera ANAC 27.07.2022, n. 464
1. Il presente provvedimento individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. In particolare mediante il FVOE sono effettuati:
la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.
2. Il FVOE consente:
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in centoventi giorni, ove non diversamente indicato;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.
3. Per l'utilizzo del FVOE:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il responsabile del procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il «PASSOE» rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019 fino al 30 giugno 2023, per i settori ordinari, e dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;
c) in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
d) in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lettera b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.
4. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;
b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.