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Decreto M.U.R. 29.07.2022, n. 930

Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Art. 2 - Presupposti e limiti per l'iscrizione contemporanea

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarità della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

5. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria.

7. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

8. Le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea, nonché delle iniziative di cui al comma 7.

9. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell'allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.