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Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Art. 9 - Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare

1. Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato.

2. Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con successivo decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. Nell'ipotesi dell'aggregazione territoriale, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura provvede all'approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione. In caso di aggregazione interregionale delle procedure, a domanda del candidato partecipante a procedura di regione aggregata a quella in cui si svolge la prova disciplinare, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso sedi o articolazioni territoriali dell'Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto l'incarico a tempo determinato, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma, qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.

4. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza al dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura ai sensi dei commi 1 e 2.

7. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 6 secondo le modalità e la tempistica indicate con avviso dell'USR responsabile della procedura.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.