Decreto M.I. 19.07.2022, n. 184
1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 94.130 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell'allegato A.
2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.