Decreto M.I. 01.07.2022, n. 176
1. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all'atto dell'iscrizione dell'alunna o dell'alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i percorsi di cui all'articolo 1, previo espletamento di una prova orientativo- attitudinale, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. b), c), d), f) e g).
2. Gli esiti della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni.
3. Una commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica, valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie. Nel caso di istituzione di un percorso presso un'istituzione scolastica priva di percorsi a indirizzo musicale la commissione può essere composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e dai docenti di musica.
4. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nei limiti dei posti disponibili, ferma restando l'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale all'attivazione del percorso.