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Ordinanza M.I. 04.06.2022, n. 156

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 46, concernente la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di adozione del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente ad oggetto "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, di adozione del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente ad oggetto "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di adozione del "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno.";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno.";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'"Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la "Certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione";

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, concernente il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso";

Vista l'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria";

Vista l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64, concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

Vista l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

Considerata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo, al Comitato delle Regioni "Accogliere coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina: preparare l'Europa a soddisfare i bisogni" del 23 marzo 2022 che incoraggia ad identificare i bisogni di bambini e studenti profughi ucraini al fine di favorire l'accesso all'istruzione, adeguando in maniera flessibile le norme giuridiche e amministrative dei propri sistemi scolastici;

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, per l'anno scolastico 2021/2022, misure specifiche per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Visto il parere n.87 reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) in data 1 giugno 2022;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali, ed in particolare, la richiesta formulata dal CSPI di derogare completamente al rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, nonché la richiesta relativa all'articolo 3 comma 8, limitatamente all'eliminazione del termine "eventuale" prima di "attribuzione del credito scolastico";

Ritenuto di non poter accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI relativamente ai commi 2, 3, 5 e 8 dell'articolo 3, tutte relative alla presenza di valutazioni inferiori a sei decimi nello scrutinio finale, in quanto la presenza di valutazioni disciplinari, ancorché insufficienti, laddove il consiglio di classe disponga di adeguati elementi per esprimerle, è necessaria e funzionale ai fini della personalizzazione del Piano di apprendimento individualizzato di cui ai commi 5 e seguenti che deve tenere conto dei livelli di apprendimento effettivamente conseguiti nel corso del corrente anno scolastico e attestati dalle valutazioni;

Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" e della dirigenza scolastica;

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