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Decreto M.I. 24.06.2022, n. 170

Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

Art. 2 - Indicazioni generali

1. Le istituzioni scolastiche beneficiarie, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi a livello territoriale, possono costituire anche reti di scuole, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando che la responsabilità delle attività di monitoraggio e rendicontazione delle risorse e dei target e delle milestones resta di competenza della singola istituzione scolastica beneficiaria delle risorse.

2. I principali obiettivi degli interventi attuati dalle istituzioni scolastiche sono il potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell'insuccesso scolastico, il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all'interno e all'esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio, il miglioramento dell'approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un'ottica di personalizzazione dell'apprendimento.

3. Le istituzioni scolastiche beneficiarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei milestone e target del PNRR e della relativa normativa, promuovono attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l'inclusione e l'accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all'esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.

4. Ciascuna istituzione scolastica beneficiaria delle risorse di cui al presente decreto costituisce un gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica, individuando uno o più docenti referenti, con il compito di rafforzare l'autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l'organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti.

5. Le azioni vengono attuate secondo un cronoprogramma pluriennale, nel rispetto dei milestone e dei target previsti dal PNRR, favorendo il consolidamento delle esperienze territoriali, e ricomprendono scambi di buone pratiche fra docenti ed esperti, gemellaggi fra scuole per la disseminazione delle esperienze più efficaci, rafforzamento dell'offerta formativa con percorsi personalizzati di mentoring e di tutoring, sia in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti più fragili negli apprendimenti, sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì continuità nelle fasi di transizione e di orientamento fra la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo un approccio di tipo longitudinale e preventivo dell'insuccesso scolastico.

6. Le esperienze di apprendimento si caratterizzano per essere attive, partecipative, personalizzate e flessibili e per adattarsi ai bisogni formativi di ciascuno studente, alle sue specificità cognitive e apprenditive, offrendo anche una varietà di opzioni alternative e innovative.

7. Il Gruppo di supporto al PNRR, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in fase di conversione, e le équipe formative territoriali assicurano azioni di supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche al fine dell'attuazione efficace degli interventi e del rispetto delle milestones e dei target del PNRR, anche utilizzando la piattaforma "Scuola Futura" per la formazione del personale scolastico nell'ambito delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

8. Il coordinamento e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono demandati all'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione, che con successivi atti provvede ad autorizzare le istituzioni scolastiche statali beneficiarie, fornendo altresì tutte le indicazioni per l'attuazione, per il raggiungimento di target e milestones entro le scadenze fissate dal PNRR, e per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei singoli interventi.

9. Qualora, a seguito di attività di monitoraggio, l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione riscontri criticità nell'esecuzione di un intervento rientrante nel presente investimento, tale da compromettere i target e i milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

10. Eventuali economie e risorse residue sono destinate ad analoghe azioni nell'ambito della Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.4 - "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" del PNRR.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.