Ordinanza Ministero della Salute 07.01.2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 08.01.2022, n. 5)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.