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Circolare INPS 04.01.2022, n. 3

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL 1. Premessa e quadro normativo.

1. Premessa e quadro normativo

Il comma 223 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024" (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha integrato l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, attraverso l'introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata euna diversa modalità di calcolo della medesima, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l'obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

Le novità legislative trovano applicazione, secondo il dettato normativo di cui al comma 223 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

 

2. Meccanismo di riduzione della prestazione DIS-COLL (c.d. décalage)

L'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l'indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

Il comma 223 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 15- quater dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il comma 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS- COLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, come di seguito specificato ai punti 1) e 2), in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:

1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;

2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.

 

3. Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022

L'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel dettare la modalità di determinazione della durata della prestazione DIS-COLL, stabilisce che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile (cfr. il comma 15-bis del medesimo articolo) precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

L'articolo 15, comma 15-quinquies - introdotto dal comma 223 dell'articolo 1 della citata legge di Bilancio 2022 - innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al comma 6 dell'articolo 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.

In merito alla disciplina del calcolo della prestazione si precisa, inoltre, che nonostante l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - sia al comma 6 che al comma 15- quinquies sopra richiamati - faccia riferimento ai "mesi di contribuzione, o frazione di essi" quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, in conformità a specifico indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

In ragione del predetto indirizzo ministeriale, l'indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

La richiamata disposizione di cui al comma 15-quinquies introduce, inoltre, una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.

Alla luce delle richiamate disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 - come integrato dal comma 223 della legge di Bilancio 2022 - la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:

- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021: durata massima della prestazione pari a 6 mesi;

- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi.

Per la disciplina della prestazione DIS-COLL trovano applicazione - salvo le novità legislative di cui alla presente circolare - tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell'Istituto in materia di DIS-COLL, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.

Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione DIS-COLL presenti sul portale web

dell'Istituto sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

4. Riconoscimento della contribuzione figurativa

L'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 dispone che per i periodi di fruizione della prestazione DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

In applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 - introdotto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 - per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Ad esempio, assumendo che l'importo massimo mensile dell'indennità DIS-COLL per l'anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l'anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità DIS-COLL è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.

 

5. Nuova aliquota contributiva

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - come integrato dall'articolo 1, comma 223, della legge di Bilancio 2022 - al comma 15-quinquies ha altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.

Con successive comunicazioni saranno fornite le ulteriori istruzioni procedurali e contabili.