Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bise 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 1-bis e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 127,86 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrat
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