Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
2) le parole da: «o finanziamenti» fino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;
2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la re
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