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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI

Art. 23 quinquies - Inabilità di ormeggiatori e barcaioli

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo l'INPS provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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