Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.
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