Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale»;
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» è soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter» sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;
d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e
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