Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e gli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e del ruolo sociosanitario».
2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
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