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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 12 bis - Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro; 7

c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), de

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