IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19

Art. 9 bis - Incremento delle risorse per impianti ippici

1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.