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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.01.2022, n. 3

Revisione legale dei conti. Obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Recupero del debito formativo ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135. Utilizzo della piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. Istruzioni operative.

1. Il quadro di riferimento in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l'obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l'attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.

In relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all'obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.

In particolare, l'articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l'eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con circolare di questo Ministero n. 3 del 20/2/2020 era stato disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata di questo Ministero. In tal senso, con paragrafo 3, concernente le sanzioni, della suddetta circolare, si informavano gli iscritti al registro che, una volta assegnato con regolamento un termine per regolarizzare il debito anche soltanto per uno degli anni 2017, 2018 o 2019, sarebbe stato consentito procedere esclusivamente attraverso la piattaforma MEF dedicata.

 

2. Attuazione dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135.

Come accennato, in data 19 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.M. n. 135/2021. A decorrere da tale data, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude pertanto in data 17 gennaio 2022.

Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, questa Amministrazione deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.

Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell'accertamento previsto dall'articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.

Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.

La corretta attuazione della disposizione di cui all'articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, si comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017, 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.

 

3. Imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019.

Infine, si precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall'articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l'iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.