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Ordinanza Ministero della Salute 22.02.2022

Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 23.02.2022, n. 45)

Art. 3 - Obblighi dei vettori

1. I vettori sono tenuti a:

a) verificare prima dell'imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

b) vietare l'imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l'infezione da Sars-cov-2;

c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;

d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.