Ordinanza Ministero della Salute 22.02.2022
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia.
2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
3. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
4. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.