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Ordinanza Ministero della Salute 04.02.2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. (G.U. 05.02.2022, n. 30)

Art. 3 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Marche

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.