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Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 22 - Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità

1. Le disposizioni relative alla mobilità contenute nel presente titolo si applicano al personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del CCNI 2022, a decorrere dalle operazioni relative all'anno scolastico 2022/2023, è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

4. Il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio.

5. Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018, n. 2015, i DSGA nominati nell'a.s. 2021/22, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.

6. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

7. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree-laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" codice AR05 , deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" codice RRGA

8. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" codice H07 e "termotecnica e macchine a fluido" codice I60 appartenenti all'area meccanica codice AR01 possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

9. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" codice I32 , appartenente all'area "meccanica" codice AR01 , possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

10. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

11. Per il laboratorio "informatica" codice T72 , appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" codice AR02 , istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.