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Decreto legge 04.02.2022, n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (G.U. 04.02.2022, n. 29)

Art. 5 - Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».