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Decreto Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 08.02.2022, n. 58

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. (G.U. 06.06.2022, n. 130)

Art. 10 - Notificazione in forma analogica

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, l'avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma.

2. L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, nonché le modalità attraverso cui il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

3. Al fine di consentire l'estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE, l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalità di accesso digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso semplificato può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta ricezione.

4. Al destinatario è sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, affinché quest'ultimo gli consenta di estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le stesse modalità di cui al periodo precedente, al destinatario è sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di cui all'articolo 12.

5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge, il destinatario può acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fornendo le generalità e il codice fiscale.

6. Il gestore della piattaforma invia all'addetto al recapito postale le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo fisico del destinatario nonché il codice IUN. La piattaforma riceve dall'addetto al recapito postale i dati sullo stato della notificazione.

7. L'addetto al recapito postale comunica al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge, mediante interfacce di servizio informatiche (API).

8. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge, l'addetto al recapito postale inoltra alla piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la copia digitale conforme all'originale dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma conserva tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione cartacea di tali documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.