Decreto Ministero della Salute 04.02.2022
1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
attesa di trapianto d'organo;
terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
dialisi e insufficienza renale cronica grave;
pregressa splenectomia;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
età > 60 anni;
condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.
2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.