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Decreto legge 30.12.2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 29.12.2022, n. 303)

Art. 3 quinquies - Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.